Comunicati



Ferrara, 8 marzo 2008
Inaugurata l'Oasi di Valle Canneviè-Porticino

Ferrara, febbraio 2007
La provincia di Ferrara aggiudica la gara per la gestione della valle di Canneviè-Porticino ad Ekoclub

Roma, 19 ottobre 2006
Il Comune di Spinea affida a Ekoclub la gestione del Centro di Educazione Ambientale

Roma, 11 settembre 2006

Riflessioni sul decreto legge 4 agosto 2006, n. 251

Roma, 6 agosto 2006

Il caso capriolo: un problema di gestione faunistica nel rispetto della biodiversità

Roma, 1 luglio 2006
Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR del Lazio, accogliendo il ricorso di
Ekoclub International, che viene confermato associazione di protezione ambientale.


L'Oasi di Valle Canneviè-Porticino

Alla presenza di numerose Autorità politiche, delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste si è svolta l’8 marzo la manifestazione di inaugurazione dell’Oasi faunistica di Valle Canneviè-Porticino, un biotopo di elevato valore naturalistico affidato in gestione ad Ekoclub International dalla provincia di Ferrara.

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La provincia di Ferrara aggiudica la gara per la gestione della valle di Canneviè-Porticino ad Ekoclub

Tra il Gran Bosco della Mesola, il Po di Volano e gli scanni della foce arricchisce il paesaggio la valle salmastra di Canneviè-Porticino, circa 70 ettari di zona umida sottratti alla bonifica di Gaffaro avvenuta a metà del XX secolo. Ricompresa nel più ampio contesto delle zone umide del Delta del Po e del litorale emiliano-romagnolo, il cui elevato valore ambientale e scientifico è riconosciuto a livello internazionale, questa valle salmastra rappresenta sia un luogo facilmente fruibile per un turismo naturalistico compatibile con i principi di conservazione, sia un centro di attività scientifica e didattica.

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Il Comune di Spinea affida a Ekoclub la gestione del Centro di Educazione Ambientale

Il 19 ottobre 2006 tra il Comune di Spinea (VE) – Settore U.O.S. Ambiente e Patrimonio ed Ekoclub International, nella persona del suo Presidente prof. Mario Spagnesi, sono state sottoscritte due convenzioni aventi ad oggetto rispettivamente “Gestione del Centro di Educazione Ambientale di Spinea” e “Gestione dell’oasi naturalistica del Parco Nuove Gemme”. Le suddette convenzioni hanno efficacia per il periodo 20 ottobre 2006 – 20 ottobre 2007.
Al Circolo comunale Ekoclub di Spinea è stato demandato il compito di ottemperare agli obblighi assunti.
Anche questo impegno testimonia quanto sia determinata la volontà dell’Associazione nel perseguire gli obiettivi programmati circa l’ottenimento in gestione dai Comuni di Centri di Educazione Ambientale e di aree di interesse naturalistico o di parchi urbani.


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Riflessioni sul decreto legge 4 agosto 2006, n. 251

Il Decreto legge 4 agosto 2006, n. 251, pubblicato sulla G.U. del 18 agosto 2006, n. 191, recante disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica, ha suscitato numerose critiche sia per il modo in cui si è pervenuti al decreto stesso, sia per il contenuto. Circa il primo aspetto non entro nel merito, trattandosi di un problema squisitamente politico (mancato confronto con le Regioni e con le associazioni agricole e venatorie). Viceversa intendo esprimere osservazioni su alcuni contenuti del provvedimento, che è articolato sostanzialmente in due parti:
1. misure di conservazione da adottarsi nelle Zone di protezione speciale (artt. da 2 a 6),
2. adeguamento della legge n. 157/92 all’ordinamento comunitario (artt. da 7 a 9).

1. Misure di conservazione da adottarsi nelle Zone di protezione speciale (ZPS)
Come è noto, la direttiva 79/409/CEE prescrive all’art. 4 che gli Stati membri dell’Unione Europea adottino nei siti designati come Zone di protezione speciale (ZPS) misure atte a prevenire il deterioramento degli habitat e le perturbazioni dannose agli uccelli elencati nell’allegato I della stessa direttiva e alle specie migratrici. Ne consegue che l’obiettivo prioritario è quello della conservazione degli habitat di tali siti e ciò implica l’adozione di strategie tese a governare il territorio e a regolamentare quelle attività umane all’origine di alterazioni ambientali.
La lettura dell’art. 2, c. 2, del Decreto conferma che il fine della norma comunitaria non è sfuggita agli estensori del provvedimento, in quanto si evidenzia la necessità che per le Zone speciali di conservazione (ZSC), allorché designate, vengano definite ”le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato”.
A rigor di logica, e a maggior ragione, con lo stesso fine si sarebbero dovute individuare le misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS). Così non è, infatti l’art. 3 si limita ad elencare una serie di limitazioni e di divieti attinenti principalmente l’attività venatoria, quasi voler attribuire a quest’ultima il ruolo primario di fattore di danneggiamento dell’habitat o di disturbo alle specie di uccelli meritevoli di protezione.
I divieti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) dell’art. 3, c. 1, ritenuti “misure di conservazione inderogabili” negli ambiti territoriali individuati come ZPS, sono difficilmente comprensibili se interpretati come misure necessarie alla conservazione degli habitat o alla salvaguardia di specie protette. Ben altre sono le fonti di disturbo e di perturbazione ambientale assai perniciose per la fauna e per l’habitat, di cui solo alcune sono individuate all’art. 4 del Decreto.
La serie di limitazioni all’esercizio venatorio nelle ZPS non può quindi essere accettata come oggettiva risposta a quanto prescritto dall’art. 4 della Direttiva 79/409/CEE. Esse si inquadrano più propriamente in un disegno prodromico ad una strategia tesa ad affermare sull’intero territorio nazionale un diverso modello di gestione faunistico-venatoria rispetto a quello attualmente dettato dalla legge nazionale n. 157/92. Solo in un contesto di tale natura, infatti, assumerebbe significato approfondire le singole tematiche richiamate dai divieti suddetti.
Una riflessione critica sulle limitazioni all’attività venatoria riportate nel Decreto rischia pertanto di assumere le caratteristiche di una disquisizione accademica o, più semplicemente, di un confronto tra diverse correnti di pensiero, che spaziano da quelle del proibizionismo intransigente fine a se stesso a quelle che possono impropriamente essere definite liberiste.
Il tentativo di giustificare da un punto di vista esclusivamente tecnico la ragione di divieti di tale natura nelle sole ZPS non può che avere una sola motivazione: la caccia costituisce una forma di disturbo più o meno rilevante per la fauna selvatica. Ma si può davvero sostenere che impedire la cosiddetta preapertura (con le limitazioni di tempi e modi di caccia già consolidati sul restante territorio) sia una significativa limitazione del disturbo provocato dall’attività venatoria sullo status e sulla dinamica delle popolazioni di fauna selvatica? E lo è forse il posticipare l’apertura generale della caccia di un paio di settimane rispetto a quanto prescritto dalla legge n. 157/92?
Francamente, a tali interrogativi può essere data solo una risposta politica e non già tecnica.
Viceversa, una discussione dei termini temporali della stagione venatoria può assumere una valenza tecnica se posta in termini assoluti e quindi applicabili all’intero territorio nazionale. Potrebbe quindi convenirsi, ad esempio, sull’opportunità di posticipare l’apertura della caccia alla Lepre all’inizio di ottobre, oppure di anticipare quella al Germano reale o alla Tortora all’inizio di settembre, o, ancora, di anticipare la chiusura della caccia alla Beccaccia alla fine di dicembre. In tal modo si riaprirebbe però l’annoso problema sull’opportunità di dettare con legge nazionale delle date di apertura e chiusura della caccia differenziate per singole specie. Ma ciò è proprio necessario, visto che l’attuale legislazione statale consente alle Regioni di regolamentare nell’arco temporale concesso aperture differenziate?
Una riflessione critica si rende necessaria circa la lettera g) dell’art. 3, c. 1. Infatti, se da un lato è condivisibile che sia consentito di effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio negli Ambiti Territoriali di Caccia o nei Comprensori Alpini esclusivamente con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio del sito ZPS, appare del tutto paradossale che nelle Aziende faunistico-venatorie possa operarsi diversamente. Gli estensori del Decreto legge hanno forse ritenuto che le lepri europee o le starne di provenienza estera siano all’origine di deterioramento dell’habitat o di perturbazioni dannose agli uccelli elencati nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE solo quando liberati negli Ambiti Territoriali di Caccia o nei Comprensori Alpini?
Anche la problematica dei ripopolamenti a scopo venatorio è un tema di carattere generale che meriterebbe un approccio tecnico di ben altra natura.
Infine, corre l’obbligo di un approfondimento il divieto di abbattere nelle ZPS esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (Lagopus mutus), Combattente (Philomachus pugnax) e Moretta (Aythya fuligula). Vediamo caso per caso di comprenderne le ragioni.
Pernice bianca (Lagopus mutus). Questa specie non è minacciata a livello europeo, ma la sottospecie helveticus è ritenuta in declino in diverse zone dell’areale alpino. Questa consapevolezza ha già determinato da parte della maggior parte delle Amministrazioni competenti l’adozione di modelli di gestione conservativi con piani di prelievo rapportati ai dati di censimento sul successo riproduttivo.
Combattente (Philomachus pugnax). Sulla base dei dati disponibili circa la tendenza delle popolazioni nidificanti si potrebbe concludere che la specie non risulti in uno status di conservazione favorevole. Occorre però considerare che:
- la specie è definita “nomade” nella scelta dei territori di nidificazione, per cui i dati disponibili circa la tendenza delle popolazioni nidificanti non possono assumere valore assoluto, tanto più se si considerano i censimenti noti degli svernanti (nel delta interno del Niger la popolazione svernante è stabile!);
- la specie non è da tempo oggetto di caccia in molte regioni europee, ma ciò non ha determinato un’inversione di tendenza nelle aree riproduttive ove si è verificato il calo delle presenze di riproduttori;
- il prelievo venatorio del Combattente in Italia è tale da non poter essere ritenuto fattore limitante la demografia della specie.
Moretta (Aythya fuligula). Da alcuni è stata prospettata l’opportunità di vietare la caccia alla Moretta per favorire la conservazione della Moretta tabaccata (specie protetta dalla legge n. 157/92). Tale ipotesi è sostenuta dalla considerazione che il principale fattore limitante quest’ultima specie sia riconducibile all’uccisione diretta per bracconaggio o ad abbattimenti dovuti a confusione con la Moretta. Tale considerazione è del tutto priva del supporto di dati e lavori scientifici, e appare piuttosto una speculazione personale. Se così non fosse, risulterebbe inspiegabile l’aumento riscontrato nell’ultimo decennio nel nostro Paese della Moretta tabaccata sia come nidificante che come svernante, pur essendo consentita la caccia alla Moretta in quasi tutte le regioni.
Le considerazioni su esposte consentono di affermare l’inutilità di un provvedimento di divieto inderogabile di caccia alle specie Pernice bianca, Combattente e Moretta nelle ZPS, nei confronti delle quali dovrebbero piuttosto venire adottati su scala nazionale specifici modelli di gestione venatoria compatibile.Per quanto suddetto, si ritiene del tutto criticabile l’impianto dell’art. 3 del Decreto in oggetto, che riscopre divieti all’attività venatoria già proposti dal mondo ambientalista e animalista fin dalla discussione della legge n. 157/92. Più corretto, e nel contempo rispettoso delle competenze regionali, è una riscrittura che, anziché dettare aprioristicamente divieti inderogabili, demandi semplicemente alla potestà regolamentare delle Regioni il compito di valutare, tra l’altro, anche eventuali limitazioni all’esercizio della caccia se specifiche realtà lo richiedono. Infatti, non vi è ragione di dubitare che l’attività venatoria consentita nell’arco temporale indicato per singoli gruppi di specie dalla legge nazionale vigente risulti compatibile con l’esigenza di conservazione delle popolazioni selvatiche stesse e, tanto meno, che l’attività venatoria sia all’origine di danneggiamento dell’habitat.

2. Adeguamento della legge n. 157/92 all’ordinamento comunitario
In linea di principio, occorre rimarcare che l’adeguamento alla legge n. 157/92 dettato dal Decreto Legge va oltre le norme dell’ordinamento comunitario, in quanto estende la sua azione anche ai mammiferi.
Nel merito, deve considerarsi del tutto errata la formulazione della lettera e) dell’art. 9, c. 1.
La preventiva consultazione della Commissione europea appare nella fattispecie fuori luogo. Infatti, la nota di infrazione n. 2006/2131 della Commissione europea richiama la necessità che la Commissione stessa venga consultata nei casi di introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo (v. art. 11 Direttiva Uccelli). L’art. 20, c. 1, legge n. 157/92, consentendo l’introduzione solo di specie appartenenti alla fauna autoctona (non solo di specie ornitiche), già contempla il divieto di introdurre specie (anche uccelli) che non vivono naturalmente nel territorio italiano.
Si deve ritenere che l’uso improprio del termine “introduzione” riportato all’art. 20 della legge n.157/92 sia all’origine di confusione interpretativa sia da parte della Commissione europea sia da parte degli estensori del Decreto in oggetto. Infatti, è ormai consolidato, e non solo nel mondo scientifico, che per introduzione si debba intendere “l’immissione di una specie operata dall’uomo in modo accidentale o intenzionale in un territorio non compreso nel suo areale storico naturale”.
Pertanto, il Decreto avrebbe più propriamente dovuto modificare il titolo dell’art. 20 della legge 157/92 sostituendo “Introduzione” con “Importazione” oppure riformulare con “Immissione di fauna selvatica”. Conseguentemente avrebbe dovuto modificare il c. 1: “L’immissione sul territorio nazionale di fauna selvatica importata dall’estero, purché …..”.
Il rilievo della Commissione europea doveva quindi essere recepito con un ulteriore comma 4 dell’art. 20 ove avrebbe dovuto essere precisato che “Le autorizzazioni all’introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo sono rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previa consultazione della Commissione europea”.
È di tutta evidenza che, rimanendo invariata la formulazione della lettera e), c. 1, art. 9 del Decreto, la consultazione della Commissione europea viene prevista per questioni che esulano la competenza della Commissione, ovvero anche per:
- importazione ed immissione di specie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo (ad es. fagiani, starne, ecc.);
- importazione ed immissione di specie di mammiferi (ad. es. lepri, cervi, ecc.).Non posso concludere se non con l’auspicio che il Parlamento apporti le necessarie correzioni al Decreto legge prima della sua conversione in legge.

Roma, 11 settembre 2006
MARIO SPAGNESI

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Il caso capriolo: un problema di gestione faunistica nel rispetto della biodiversità

Il caso “capriolo” dibattuto in questi giorni sulla stampa nazionale ripropone alla cronaca l’annoso contrasto esistente tra il mondo animalista e quello venatorio. Due mondi e due sensibilità difficilmente conciliabili, anche perché troppo spesso mossi da approcci emotivi che non lasciano spazio alla razionalità.
Per estrazione culturale sono figlio critico dell’una dell’altra corrente di pensiero e per impegno professionale mi considero semplicemente un naturalista. Il mio approccio quindi rifugge le posizioni più intransigenti e i comportamenti stereotipati dell’uno e dell’altro schieramento. Come molti altri naturalisti sono incline a promuovere la conoscenza ed il rispetto della natura e nel contempo l’utilizzo equilibrato delle risorse naturali, in ciò condividendo un principio dettato dai pionieri dell’ambientalismo non solo italiano: percepire la Natura per l’Uomo e non contro l’Uomo. Per questo è essenziale avere innanzi tutto una visione realistica della natura, la quale, se non è certo matrigna, non è neppure quella madre benevola tanto spesso descritta dai mass media o quella rappresentata dalle piacevoli, quanto fantasiose favole cinematografiche di Walt Disney.
Il rapporto fra uomo e ambiente deve essere ricondotto entro parametri di sostenibilità e tale obiettivo è perseguibile solo attraverso l’applicazione di modelli di gestione scientificamente collaudati e non già attraverso proclami volti esclusivamente a ottenere generici consensi.
Nel merito alla specifica questione, ritengo che il piano di abbattimento di selezione di caprioli programmato nella regione Piemonte corrisponda ai principi dettati da una disciplina scientifica pienamente affermata e condivisa dagli specialisti di tutto il mondo: la biologia della conservazione. Infatti, il programma di abbattimento tende in buona sostanza al mantenimento delle condizioni di stabilità della popolazione e quindi a consentirne lo sfruttamento sostenibile, evitando nel contempo gli effetti indesiderati conseguenti ad un eccessivo popolamento. È evidente che un siffatto approccio di gestione faunistica è del tutto in armonia col fine della conservazione di una specie animale.
Il criterio gestionale suddetto ha pieno valore nel caso di specie animali nei confronti delle quali la legge ne consente la caccia o comunque di quelle la cui consistenza è tale da doverne prevedere il controllo numerico. È di tutta evidenza che diverso atteggiamento deve essere riservato alle specie minacciate o che, per vari ordini di motivi, s’intendono proteggere. In tali casi si dovrebbero adottare altre strategie conservative, finanche l’assoluto non intervento dell’uomo.
L’ipotesi da alcuni proposta di provvedere, anziché all’abbattimento, alla cattura dei caprioli e procedere poi alla loro liberazione in altre aree del Paese ritenute idonee appare, nel caso specifico, strumentale al solo fine di contrastare l’attività venatoria. La relativa complessità delle operazioni di cattura, che possono essere anche all’origine di una non trascurabile mortalità negli animali, e i costi che ne conseguono consigliano piuttosto di riservare tali iniziative a progetti di reintroduzione di elevato significato naturalistico. Ne sono esempi nel nostro Paese i progetti di reintroduzione dello Stambecco in gran parte dell’arco alpino e, in tempi recenti, quelli del Camoscio appenninico sia nel Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga sia nel Parco Nazionale della Majella, e dell’Orso bruno nel Parco Adamello Brenta.
Con ciò non si intende certo escludere aprioristicamente l’opportunità di insediare in nuovi territori specie altrove comuni, ma ciò deve avvenire sulla base di uno studio di fattibilità e di un conseguente progetto esecutivo. Per tale ragione può essere condivisa la proposta di trasferimento di parte dei caprioli “piemontesi” in altre aree protette del nostro Paese se tali operazioni vengono programmate sulla base di un protocollo operativo scientificamente testato. Occorre infatti evitare quegli errori che nel secolo scorso si sono ripetuti in più occasioni e che a volte hanno, e in alcuni casi stanno ancora determinando gravi danni alla fauna autoctona. Valga per tutti il problema dello Scoiattolo grigio, ma i casi citabili possono essere molti se, ad esempio, consideriamo la fauna ittica.
In forza delle considerazioni espresse, ritengo assolutamente necessario contrastare la volontà di immettere i caprioli “piemontesi” nell’Appennino calabrese. La ragione? La stessa che a suo tempo fece inorridire la comunità scientifica e i cultori della natura all’ipotesi di trasferire un nucleo di esemplari di Camoscio alpino nell’Appennino settentrionale!
Il caso del Capriolo è del tutto analogo. Infatti, le popolazioni di questa specie diffuse nell’Italia centro-settentrionale appartengono ad una sottospecie diversa da quella originaria dell’Italia centro-meridionale, attualmente presente solo con tre piccoli nuclei isolati rispettivamente nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano (Roma), nella Foresta Umbra (Gargano) e nei Monti di Orsomarso (Cosenza).
Se davvero si vuole preservare la biodiversità, ormai universalmente considerata azione prioritaria di conservazione, occorre evitare di commettere errori riconoscibili a priori e, nel caso del capriolo, già verificati sperimentalmente nell’attuale popolazione della Toscana meridionale, dove il genotipo dei caprioli autoctoni è pressoché stato del tutto modificato a seguito della liberazione di soggetti di origine diversa.
Per risolvere lo stato assai precario in cui si trova la popolazione di capriolo calabrese è quindi prioritario la messa in atto di azioni tese a salvaguardare il nucleo autoctono residuo, favorendone la naturale espansione, e solo successivamente mettere a punto un programma di reintroduzione in altre aree della regione, ove sia garantito un efficace controllo ai principali fattori limitanti: il bracconaggio e il randagismo canino.
Per concludere con una vena relativamente polemica mi chiedo:
- per quale motivo un così elevato grado di pietismo è stato manifestato per il piano di abbattimento di selezione del capriolo promosso in provincia di Alessandria, avuto presente che analoghi interventi venatori sono ampiamente consolidati anche nelle altre parti del Paese ove lo stato delle popolazioni di questa specie lo consente?
E ancora:
- per quale motivo proposte di reintroduzione del capriolo in aree idonee del territorio italiano da parte delle Autorità competenti trovano motivazione da episodi quale quello in oggetto e non già da un progetto nazionale di più ampio respiro?
La risposta non va suggerita. Il lettore ha il diritto di formarsi la propria convinzione alla luce delle diverse opinioni che vengono espresse e non già unicamente da quelle dell’editorialista di turno.

Roma, 6 agosto 2006

MARIO SPAGNESI

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Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR del Lazio, accogliendo il ricorso di Ekoclub International, che viene confermato associazione di protezione ambientale.

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L’associazione Ekoclub International si è sempre distinta per l’approccio razionale ed aperto in merito a tutte le problematiche ambientali. Alla chiusura pregiudiziale Ekoclub ha preferito il dialogo, nella convinzione che ad una conservazione museale e quasi sacrale dell’ambiente sia da preferire una gestione dinamica, in cui le attività dell’uomo convivano con le esigenze della tutela ambientale. Il modo migliore per conservare la natura non è relegarla in una campana di vetro e chiuderci fuori, me è viverla a fondo, come parte di essa, ed educare a questo le generazioni future.

Questa posizione, tuttavia, non è condivisa da altre associazioni ambientaliste, che hanno purtroppo voluto rinunciare al confronto e al dialogo attaccando Ekoclub in sede legale, nel tentativo di delegittimarne il ruolo e le funzioni. Ma Ekoclub, sicura delle proprie basi e forte delle proprie idee, ha risposto ed ha vinto, trovando nell’accaduto nuove conferme ed energie.

Affinché tutti possano conoscere i dettagli della vicenda, pubblichiamo integralmente e senza ulteriori commenti la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello di Ekoclub contro World Wildlife Fund for Nature, LAV, LIPU e LAC.

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