Ferrara,
8 marzo 2008
Inaugurata
l'Oasi di Valle Canneviè-Porticino
Ferrara, febbraio 2007
La
provincia di Ferrara aggiudica la gara per la gestione della valle
di Canneviè-Porticino ad Ekoclub
Roma, 19 ottobre 2006
Il
Comune di Spinea affida a Ekoclub la gestione del Centro di Educazione
Ambientale
Roma, 11 settembre 2006
Riflessioni
sul decreto legge 4 agosto 2006, n. 251
Roma, 6 agosto 2006
Il
caso capriolo: un problema di gestione faunistica nel rispetto della
biodiversità
Roma,
1 luglio 2006
Il
Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR del Lazio, accogliendo
il ricorso di
Ekoclub International, che viene confermato associazione di protezione
ambientale.
L'Oasi di Valle Canneviè-Porticino
Alla presenza di numerose Autorità politiche, delle associazioni
venatorie, agricole e ambientaliste si è svolta l’8
marzo la manifestazione di inaugurazione dell’Oasi faunistica
di Valle Canneviè-Porticino, un biotopo di elevato valore
naturalistico affidato in gestione ad Ekoclub International dalla
provincia di Ferrara.
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La
provincia di Ferrara aggiudica la gara per la gestione della valle
di Canneviè-Porticino ad Ekoclub
Tra il
Gran Bosco della Mesola, il Po di Volano e gli scanni della foce arricchisce
il paesaggio la valle salmastra di Canneviè-Porticino, circa
70 ettari di zona umida sottratti alla bonifica di Gaffaro avvenuta
a metà del XX secolo. Ricompresa nel più ampio contesto
delle zone umide del Delta del Po e del litorale emiliano-romagnolo,
il cui elevato valore ambientale e scientifico è riconosciuto
a livello internazionale, questa valle salmastra rappresenta sia un
luogo facilmente fruibile per un turismo naturalistico compatibile
con i principi di conservazione, sia un centro di attività
scientifica e didattica.
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Il
Comune di Spinea affida a Ekoclub la gestione del Centro di Educazione
Ambientale
Il 19
ottobre 2006 tra il Comune di Spinea (VE) – Settore U.O.S. Ambiente
e Patrimonio ed Ekoclub International, nella persona del suo Presidente
prof. Mario Spagnesi, sono state sottoscritte due convenzioni aventi
ad oggetto rispettivamente “Gestione del Centro di Educazione
Ambientale di Spinea” e “Gestione dell’oasi naturalistica
del Parco Nuove Gemme”. Le suddette convenzioni hanno efficacia
per il periodo 20 ottobre 2006 – 20 ottobre 2007.
Al Circolo comunale Ekoclub di Spinea è stato demandato il
compito di ottemperare agli obblighi assunti.
Anche questo impegno testimonia quanto sia determinata la volontà
dell’Associazione nel perseguire gli obiettivi programmati circa
l’ottenimento in gestione dai Comuni di Centri di Educazione
Ambientale e di aree di interesse naturalistico o di parchi urbani.
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Riflessioni
sul decreto legge 4 agosto 2006, n. 251
Il Decreto legge 4 agosto 2006, n. 251, pubblicato sulla G.U. del
18 agosto 2006, n. 191, recante disposizioni urgenti per assicurare
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva
79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica, ha suscitato
numerose critiche sia per il modo in cui si è pervenuti al
decreto stesso, sia per il contenuto. Circa il primo aspetto non entro
nel merito, trattandosi di un problema squisitamente politico (mancato
confronto con le Regioni e con le associazioni agricole e venatorie).
Viceversa intendo esprimere osservazioni su alcuni contenuti del provvedimento,
che è articolato sostanzialmente in due parti:
1. misure di conservazione da adottarsi nelle Zone di protezione speciale
(artt. da 2 a 6),
2. adeguamento della legge n. 157/92 all’ordinamento comunitario
(artt. da 7 a 9).
1. Misure di conservazione da adottarsi nelle Zone di protezione
speciale (ZPS)
Come è noto, la direttiva 79/409/CEE prescrive all’art.
4 che gli Stati membri dell’Unione Europea adottino nei siti
designati come Zone di protezione speciale (ZPS) misure atte a prevenire
il deterioramento degli habitat e le perturbazioni dannose agli uccelli
elencati nell’allegato I della stessa direttiva e alle specie
migratrici. Ne consegue che l’obiettivo prioritario è
quello della conservazione degli habitat di tali siti e ciò
implica l’adozione di strategie tese a governare il territorio
e a regolamentare quelle attività umane all’origine di
alterazioni ambientali.
La lettura dell’art. 2, c. 2, del Decreto conferma che il fine
della norma comunitaria non è sfuggita agli estensori del provvedimento,
in quanto si evidenzia la necessità che per le Zone speciali
di conservazione (ZSC), allorché designate, vengano definite
”le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno
stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il
quale il sito è stato individuato”.
A rigor di logica, e a maggior ragione, con lo stesso fine si sarebbero
dovute individuare le misure di conservazione per le Zone di protezione
speciale (ZPS). Così non è, infatti l’art. 3 si
limita ad elencare una serie di limitazioni e di divieti attinenti
principalmente l’attività venatoria, quasi voler attribuire
a quest’ultima il ruolo primario di fattore di danneggiamento
dell’habitat o di disturbo alle specie di uccelli meritevoli
di protezione.
I divieti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) dell’art.
3, c. 1, ritenuti “misure di conservazione inderogabili”
negli ambiti territoriali individuati come ZPS, sono difficilmente
comprensibili se interpretati come misure necessarie alla conservazione
degli habitat o alla salvaguardia di specie protette. Ben altre sono
le fonti di disturbo e di perturbazione ambientale assai perniciose
per la fauna e per l’habitat, di cui solo alcune sono individuate
all’art. 4 del Decreto.
La serie di limitazioni all’esercizio venatorio nelle ZPS non
può quindi essere accettata come oggettiva risposta a quanto
prescritto dall’art. 4 della Direttiva 79/409/CEE. Esse si inquadrano
più propriamente in un disegno prodromico ad una strategia
tesa ad affermare sull’intero territorio nazionale un diverso
modello di gestione faunistico-venatoria rispetto a quello attualmente
dettato dalla legge nazionale n. 157/92. Solo in un contesto di tale
natura, infatti, assumerebbe significato approfondire le singole tematiche
richiamate dai divieti suddetti.
Una riflessione critica sulle limitazioni all’attività
venatoria riportate nel Decreto rischia pertanto di assumere le caratteristiche
di una disquisizione accademica o, più semplicemente, di un
confronto tra diverse correnti di pensiero, che spaziano da quelle
del proibizionismo intransigente fine a se stesso a quelle che possono
impropriamente essere definite liberiste.
Il tentativo di giustificare da un punto di vista esclusivamente tecnico
la ragione di divieti di tale natura nelle sole ZPS non può
che avere una sola motivazione: la caccia costituisce una forma di
disturbo più o meno rilevante per la fauna selvatica. Ma si
può davvero sostenere che impedire la cosiddetta preapertura
(con le limitazioni di tempi e modi di caccia già consolidati
sul restante territorio) sia una significativa limitazione del disturbo
provocato dall’attività venatoria sullo status e sulla
dinamica delle popolazioni di fauna selvatica? E lo è forse
il posticipare l’apertura generale della caccia di un paio di
settimane rispetto a quanto prescritto dalla legge n. 157/92?
Francamente, a tali interrogativi può essere data solo una
risposta politica e non già tecnica.
Viceversa, una discussione dei termini temporali della stagione venatoria
può assumere una valenza tecnica se posta in termini assoluti
e quindi applicabili all’intero territorio nazionale. Potrebbe
quindi convenirsi, ad esempio, sull’opportunità di posticipare
l’apertura della caccia alla Lepre all’inizio di ottobre,
oppure di anticipare quella al Germano reale o alla Tortora all’inizio
di settembre, o, ancora, di anticipare la chiusura della caccia alla
Beccaccia alla fine di dicembre. In tal modo si riaprirebbe però
l’annoso problema sull’opportunità di dettare con
legge nazionale delle date di apertura e chiusura della caccia differenziate
per singole specie. Ma ciò è proprio necessario, visto
che l’attuale legislazione statale consente alle Regioni di
regolamentare nell’arco temporale concesso aperture differenziate?
Una riflessione critica si rende necessaria circa la lettera g) dell’art.
3, c. 1. Infatti, se da un lato è condivisibile che sia consentito
di effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio negli Ambiti Territoriali
di Caccia o nei Comprensori Alpini esclusivamente con fauna selvatica
proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo
territorio del sito ZPS, appare del tutto paradossale che nelle Aziende
faunistico-venatorie possa operarsi diversamente. Gli estensori del
Decreto legge hanno forse ritenuto che le lepri europee o le starne
di provenienza estera siano all’origine di deterioramento dell’habitat
o di perturbazioni dannose agli uccelli elencati nell’allegato
I della direttiva 79/409/CEE solo quando liberati negli Ambiti Territoriali
di Caccia o nei Comprensori Alpini?
Anche la problematica dei ripopolamenti a scopo venatorio è
un tema di carattere generale che meriterebbe un approccio tecnico
di ben altra natura.
Infine, corre l’obbligo di un approfondimento il divieto di
abbattere nelle ZPS esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca
(Lagopus mutus), Combattente (Philomachus pugnax)
e Moretta (Aythya fuligula). Vediamo caso per caso di comprenderne
le ragioni.
Pernice bianca (Lagopus mutus). Questa specie non è
minacciata a livello europeo, ma la sottospecie helveticus
è ritenuta in declino in diverse zone dell’areale alpino.
Questa consapevolezza ha già determinato da parte della maggior
parte delle Amministrazioni competenti l’adozione di modelli
di gestione conservativi con piani di prelievo rapportati ai dati
di censimento sul successo riproduttivo.
Combattente (Philomachus pugnax). Sulla base dei dati disponibili
circa la tendenza delle popolazioni nidificanti si potrebbe concludere
che la specie non risulti in uno status di conservazione favorevole.
Occorre però considerare che:
- la specie è definita “nomade” nella scelta dei
territori di nidificazione, per cui i dati disponibili circa la tendenza
delle popolazioni nidificanti non possono assumere valore assoluto,
tanto più se si considerano i censimenti noti degli svernanti
(nel delta interno del Niger la popolazione svernante è stabile!);
- la specie non è da tempo oggetto di caccia in molte regioni
europee, ma ciò non ha determinato un’inversione di tendenza
nelle aree riproduttive ove si è verificato il calo delle presenze
di riproduttori;
- il prelievo venatorio del Combattente in Italia è tale da
non poter essere ritenuto fattore limitante la demografia della specie.
Moretta (Aythya fuligula). Da alcuni è stata prospettata
l’opportunità di vietare la caccia alla Moretta per favorire
la conservazione della Moretta tabaccata (specie protetta dalla legge
n. 157/92). Tale ipotesi è sostenuta dalla considerazione che
il principale fattore limitante quest’ultima specie sia riconducibile
all’uccisione diretta per bracconaggio o ad abbattimenti dovuti
a confusione con la Moretta. Tale considerazione è del tutto
priva del supporto di dati e lavori scientifici, e appare piuttosto
una speculazione personale. Se così non fosse, risulterebbe
inspiegabile l’aumento riscontrato nell’ultimo decennio
nel nostro Paese della Moretta tabaccata sia come nidificante che
come svernante, pur essendo consentita la caccia alla Moretta in quasi
tutte le regioni.
Le considerazioni su esposte consentono di affermare l’inutilità
di un provvedimento di divieto inderogabile di caccia alle specie
Pernice bianca, Combattente e Moretta nelle ZPS, nei confronti delle
quali dovrebbero piuttosto venire adottati su scala nazionale specifici
modelli di gestione venatoria compatibile.Per quanto suddetto, si
ritiene del tutto criticabile l’impianto dell’art. 3 del
Decreto in oggetto, che riscopre divieti all’attività
venatoria già proposti dal mondo ambientalista e animalista
fin dalla discussione della legge n. 157/92. Più corretto,
e nel contempo rispettoso delle competenze regionali, è una
riscrittura che, anziché dettare aprioristicamente divieti
inderogabili, demandi semplicemente alla potestà regolamentare
delle Regioni il compito di valutare, tra l’altro, anche eventuali
limitazioni all’esercizio della caccia se specifiche realtà
lo richiedono. Infatti, non vi è ragione di dubitare che l’attività
venatoria consentita nell’arco temporale indicato per singoli
gruppi di specie dalla legge nazionale vigente risulti compatibile
con l’esigenza di conservazione delle popolazioni selvatiche
stesse e, tanto meno, che l’attività venatoria sia all’origine
di danneggiamento dell’habitat.
2. Adeguamento della legge n. 157/92 all’ordinamento
comunitario
In linea di principio, occorre rimarcare che l’adeguamento alla
legge n. 157/92 dettato dal Decreto Legge va oltre le norme dell’ordinamento
comunitario, in quanto estende la sua azione anche ai mammiferi.
Nel merito, deve considerarsi del tutto errata la formulazione della
lettera e) dell’art. 9, c. 1.
La preventiva consultazione della Commissione europea appare nella
fattispecie fuori luogo. Infatti, la nota di infrazione n. 2006/2131
della Commissione europea richiama la necessità che la Commissione
stessa venga consultata nei casi di introduzione di specie di uccelli
che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo
(v. art. 11 Direttiva Uccelli). L’art. 20, c. 1, legge n. 157/92,
consentendo l’introduzione solo di specie appartenenti alla
fauna autoctona (non solo di specie ornitiche), già contempla
il divieto di introdurre specie (anche uccelli) che non vivono naturalmente
nel territorio italiano.
Si deve ritenere che l’uso improprio del termine “introduzione”
riportato all’art. 20 della legge n.157/92 sia all’origine
di confusione interpretativa sia da parte della Commissione europea
sia da parte degli estensori del Decreto in oggetto. Infatti, è
ormai consolidato, e non solo nel mondo scientifico, che per introduzione
si debba intendere “l’immissione di una specie operata
dall’uomo in modo accidentale o intenzionale in un territorio
non compreso nel suo areale storico naturale”.
Pertanto, il Decreto avrebbe più propriamente dovuto modificare
il titolo dell’art. 20 della legge 157/92 sostituendo “Introduzione”
con “Importazione” oppure riformulare con “Immissione
di fauna selvatica”. Conseguentemente avrebbe dovuto modificare
il c. 1: “L’immissione sul territorio nazionale di fauna
selvatica importata dall’estero, purché …..”.
Il rilievo della Commissione europea doveva quindi essere recepito
con un ulteriore comma 4 dell’art. 20 ove avrebbe dovuto essere
precisato che “Le autorizzazioni all’introduzione di specie
di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio
europeo sono rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali previa consultazione della Commissione europea”.
È di tutta evidenza che, rimanendo invariata la formulazione
della lettera e), c. 1, art. 9 del Decreto, la consultazione della
Commissione europea viene prevista per questioni che esulano la competenza
della Commissione, ovvero anche per:
- importazione ed immissione di specie di uccelli che vivono naturalmente
allo stato selvatico nel territorio europeo (ad es. fagiani, starne,
ecc.);
- importazione ed immissione di specie di mammiferi (ad. es. lepri,
cervi, ecc.).Non posso concludere se non con l’auspicio che
il Parlamento apporti le necessarie correzioni al Decreto legge prima
della sua conversione in legge.
Roma, 11 settembre 2006
MARIO SPAGNESI
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Il caso capriolo: un problema di gestione faunistica nel rispetto della
biodiversità
Il
caso “capriolo” dibattuto in questi giorni sulla stampa
nazionale ripropone alla cronaca l’annoso contrasto esistente
tra il mondo animalista e quello venatorio. Due mondi e due sensibilità
difficilmente conciliabili, anche perché troppo spesso mossi
da approcci emotivi che non lasciano spazio alla razionalità.
Per estrazione culturale sono figlio critico dell’una dell’altra
corrente di pensiero e per impegno professionale mi considero semplicemente
un naturalista. Il mio approccio quindi rifugge le posizioni più
intransigenti e i comportamenti stereotipati dell’uno e dell’altro
schieramento. Come molti altri naturalisti sono incline a promuovere
la conoscenza ed il rispetto della natura e nel contempo l’utilizzo
equilibrato delle risorse naturali, in ciò condividendo un
principio dettato dai pionieri dell’ambientalismo non solo italiano:
percepire la Natura per l’Uomo e non contro l’Uomo. Per
questo è essenziale avere innanzi tutto una visione realistica
della natura, la quale, se non è certo matrigna, non è
neppure quella madre benevola tanto spesso descritta dai mass media
o quella rappresentata dalle piacevoli, quanto fantasiose favole cinematografiche
di Walt Disney.
Il rapporto fra uomo e ambiente deve essere ricondotto entro parametri
di sostenibilità e tale obiettivo è perseguibile solo
attraverso l’applicazione di modelli di gestione scientificamente
collaudati e non già attraverso proclami volti esclusivamente
a ottenere generici consensi.
Nel merito alla specifica questione, ritengo che il piano di abbattimento
di selezione di caprioli programmato nella regione Piemonte corrisponda
ai principi dettati da una disciplina scientifica pienamente affermata
e condivisa dagli specialisti di tutto il mondo: la biologia della
conservazione. Infatti, il programma di abbattimento tende in buona
sostanza al mantenimento delle condizioni di stabilità della
popolazione e quindi a consentirne lo sfruttamento sostenibile, evitando
nel contempo gli effetti indesiderati conseguenti ad un eccessivo
popolamento. È evidente che un siffatto approccio di gestione
faunistica è del tutto in armonia col fine della conservazione
di una specie animale.
Il criterio gestionale suddetto ha pieno valore nel caso di specie
animali nei confronti delle quali la legge ne consente la caccia o
comunque di quelle la cui consistenza è tale da doverne prevedere
il controllo numerico. È di tutta evidenza che diverso atteggiamento
deve essere riservato alle specie minacciate o che, per vari ordini
di motivi, s’intendono proteggere. In tali casi si dovrebbero
adottare altre strategie conservative, finanche l’assoluto non
intervento dell’uomo.
L’ipotesi da alcuni proposta di provvedere, anziché all’abbattimento,
alla cattura dei caprioli e procedere poi alla loro liberazione in
altre aree del Paese ritenute idonee appare, nel caso specifico, strumentale
al solo fine di contrastare l’attività venatoria. La
relativa complessità delle operazioni di cattura, che possono
essere anche all’origine di una non trascurabile mortalità
negli animali, e i costi che ne conseguono consigliano piuttosto di
riservare tali iniziative a progetti di reintroduzione di elevato
significato naturalistico. Ne sono esempi nel nostro Paese i progetti
di reintroduzione dello Stambecco in gran parte dell’arco alpino
e, in tempi recenti, quelli del Camoscio appenninico sia nel Parco
Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga sia nel Parco Nazionale
della Majella, e dell’Orso bruno nel Parco Adamello Brenta.
Con ciò non si intende certo escludere aprioristicamente l’opportunità
di insediare in nuovi territori specie altrove comuni, ma ciò
deve avvenire sulla base di uno studio di fattibilità e di
un conseguente progetto esecutivo. Per tale ragione può essere
condivisa la proposta di trasferimento di parte dei caprioli “piemontesi”
in altre aree protette del nostro Paese se tali operazioni vengono
programmate sulla base di un protocollo operativo scientificamente
testato. Occorre infatti evitare quegli errori che nel secolo scorso
si sono ripetuti in più occasioni e che a volte hanno, e in
alcuni casi stanno ancora determinando gravi danni alla fauna autoctona.
Valga per tutti il problema dello Scoiattolo grigio, ma i casi citabili
possono essere molti se, ad esempio, consideriamo la fauna ittica.
In forza delle considerazioni espresse, ritengo assolutamente necessario
contrastare la volontà di immettere i caprioli “piemontesi”
nell’Appennino calabrese. La ragione? La stessa che a suo tempo
fece inorridire la comunità scientifica e i cultori della natura
all’ipotesi di trasferire un nucleo di esemplari di Camoscio
alpino nell’Appennino settentrionale!
Il caso del Capriolo è del tutto analogo. Infatti, le popolazioni
di questa specie diffuse nell’Italia centro-settentrionale appartengono
ad una sottospecie diversa da quella originaria dell’Italia
centro-meridionale, attualmente presente solo con tre piccoli nuclei
isolati rispettivamente nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano
(Roma), nella Foresta Umbra (Gargano) e nei Monti di Orsomarso (Cosenza).
Se davvero si vuole preservare la biodiversità, ormai universalmente
considerata azione prioritaria di conservazione, occorre evitare di
commettere errori riconoscibili a priori e, nel caso del capriolo,
già verificati sperimentalmente nell’attuale popolazione
della Toscana meridionale, dove il genotipo dei caprioli autoctoni
è pressoché stato del tutto modificato a seguito della
liberazione di soggetti di origine diversa.
Per risolvere lo stato assai precario in cui si trova la popolazione
di capriolo calabrese è quindi prioritario la messa in atto
di azioni tese a salvaguardare il nucleo autoctono residuo, favorendone
la naturale espansione, e solo successivamente mettere a punto un
programma di reintroduzione in altre aree della regione, ove sia garantito
un efficace controllo ai principali fattori limitanti: il bracconaggio
e il randagismo canino.
Per concludere con una vena relativamente polemica mi chiedo:
- per quale motivo un così elevato grado di pietismo è
stato manifestato per il piano di abbattimento di selezione del capriolo
promosso in provincia di Alessandria, avuto presente che analoghi
interventi venatori sono ampiamente consolidati anche nelle altre
parti del Paese ove lo stato delle popolazioni di questa specie lo
consente?
E ancora:
- per quale motivo proposte di reintroduzione del capriolo in aree
idonee del territorio italiano da parte delle Autorità competenti
trovano motivazione da episodi quale quello in oggetto e non già
da un progetto nazionale di più ampio respiro?
La risposta non va suggerita. Il lettore ha il diritto di formarsi
la propria convinzione alla luce delle diverse opinioni che vengono
espresse e non già unicamente da quelle dell’editorialista
di turno.
Roma, 6 agosto 2006
MARIO SPAGNESI
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Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR del Lazio, accogliendo
il ricorso di Ekoclub International, che viene confermato associazione
di protezione ambientale.
Scarica
il file in pdf
L’associazione Ekoclub International si è sempre distinta
per l’approccio razionale ed aperto in merito a tutte le problematiche
ambientali. Alla chiusura pregiudiziale Ekoclub ha preferito il dialogo,
nella convinzione che ad una conservazione museale e quasi sacrale
dell’ambiente sia da preferire una gestione dinamica, in cui
le attività dell’uomo convivano con le esigenze della
tutela ambientale. Il modo migliore per conservare la natura non è
relegarla in una campana di vetro e chiuderci fuori, me è viverla
a fondo, come parte di essa, ed educare a questo le generazioni future.
Questa posizione, tuttavia, non è condivisa da altre associazioni
ambientaliste, che hanno purtroppo voluto rinunciare al confronto
e al dialogo attaccando Ekoclub in sede legale, nel tentativo di delegittimarne
il ruolo e le funzioni. Ma Ekoclub, sicura delle proprie basi e forte
delle proprie idee, ha risposto ed ha vinto, trovando nell’accaduto
nuove conferme ed energie.
Affinché tutti possano conoscere i dettagli della vicenda,
pubblichiamo integralmente e senza ulteriori commenti la sentenza
con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello
di Ekoclub contro World Wildlife Fund for Nature, LAV, LIPU e LAC.
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